Parte il 15 giugno e si conclude il 15 settembre, con possibile anticipazione al 01 giugno e proroga al 30 settembre a causa del verificarsi di particolari condizioni meteorologiche, il periodo di “grave pericolosità di incendio” nella Regione Puglia.
Ai fini della prevenzione del fenomeno e della salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, come ogni anno, è stata emanata apposita ordinanza sindacale per disporre obblighi e divieti da rispettare nelle aree a rischio di incendio boschivo e di interfaccia e in quelle alle stesse adiacenti.
Il provvedimento, immediatamente esecutivo, pubblicato oggi all’Albo Pretorio e nella sezione trasparenza del portale istituzionale del Comune di Lecce, vieta di accendere fuochi di ogni genere, di far brillare mine o usare esplosivi, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, le cosiddette lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ed, infine di transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
L’ordinanza, inoltre, prescrive l’obbligo per FS Italiane, ANAS, Società di gestione di servizi idrici, Società Autostrade, Provincia, Consorzi di Bonifica, nonché per i privati proprietari, affittuari e conduttori di attività commerciali, campi agricoli, campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive di coadiuvare le strategie di prevenzione dell’amministrazione comunale provvedendo scrupolosamente alla pulizia di banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di creare, di fatto, idonee fasce di protezione per evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.
A carico dei possessori di terreni confinanti con la sede ferroviaria, coltivati o tenuti a pascolo o incolti prescrive di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni fino a 20 m dal confine ferroviario, e in caso di aree boscate che queste ultime non possano distare meno di 50 m dalla più vicina rotaia.
I medesimi soggetti dovranno anche avere cura di effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante idonea potatura al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio e di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
Così come previsto dalle linee guida adottate lo scorso anno dalla Regione Puglia sulle modalità delle operazioni di bruciatura delle stoppie, l’unica deroga ai divieti prescritti dall’ordinanza sindacale riguarda l’accensione e la bruciatura dei residui da colture cerealicole sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano.
Tale deroga è praticabile esclusivamente di mattina non prima delle ore 05,00 con totale spegnimento entro le ore 10,00 e solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde), sulla base delle previsioni contenute nel Bollettino AIB, pubblicato giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 sul sito www.protezionecivile.puglia.it
Al fine di consentire i controlli è obbligatorio, infine, darne preventiva comunicazione al Sindaco almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura, utilizzando il modulo pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Lecce nella sezione Ufficio di Protezione Civile.